Incarichi Professionali
Pubblicazione Incarichi di consulenza e collaborazioni esterni
Art. 1, comma 127, legge n. 662 del 23.12.1996* e art. 3, comma 18 e comma 54, legge n. 244 del 24 dicembre 2007**
*127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
**18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.
Documenti associati
Per visualizzare correttamente i documenti in formato PDF è necessario aver installato l'ultima versione di Acrobat Reader, disponibile
sul sito
www.adobe.it